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II Decreto Legge emanato il 22 giugno scorso denominato "Decreto Sviluppo" contiene importanti modifiche alle procedure concorsuali quali il "concordato preventivo" (Art. 161 L.F.), il "Piano attestato di risanamento" (Art. 67 della Legge Fallimentare), e gli "accordi di ristrutturazione dei debiti" (Art 182/bis L.F.).
In questi primi mesi di attuazione alcuni hanno sollevato il dubbio che il troppo potere al debitore abbia stimolato un uso disinvolto dello strumento, spingendo alcuni imprenditori a ricorrere al Concordato magari enfatizzando strumentalmente il proprio stato di crisi, con il solo obiettivo di sospendere i pagamenti dovuti ai creditori e cercare di ridurre il livello di indebitamento. A questo proposito va anche ricordato che l’eventuale silenzio sul piano presentato dall’imprenditore-
Le prime rilevazioni in effetti indicherebbero un sensibile aumento del numero di ricorsi al Concordato Preventivo, numero in questi mesi almeno 3 volte superiore alla norma
Noi pensiamo invece che questo sia un bene.
in Italia abbiamo bisogno di dare uno sbocco positivo a migliaia di situazioni aziendali ormai insostenibili e che sboccheranno per forza in un fallimento. Il fatturato diminuito a causa della difficile crisi non riesce più a sostenere una massa di debiti accesi nei momenti in cui l’azienda li avrebbe potuti sostenere. Cosa devono aspettare i nostri Imprenditori? Che le banche chiedano i rientri forzati e costringano gli Imprenditori a portare i libri in Tribunale? Sta già succedendo perché purtroppo troppi Imprenditori non hanno ancora capito la portata del nuovo Concordato Preventivo.
Quindi concentriamoci sugli aspetti positivi del Nuovo Concordato e non continuiamo a guardare, sospettosi come al solito, ai pochi casi di "uso improprio".
Ma vediamo in sintesi le modifiche apportate.
Modificazioni all'art. 161 ("domanda di Concordato").
Possibilità di introdurre la domanda di Concordato senza il corredo documentale e la relazione del professionista. Tale documentazione verrà presentata successivamente in un termine da assegnarsi ad opera del Tribunale, da un minima di sessanta ad un massimo di centoventi giorni, con possibilità di proroga di tale termine, per giustificati motivi, e per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Tale domanda con riserva, presenta un vantaggio per il debitore: consente una "protezione immediata" da azioni esecutive e cautelari da parte di creditori che agiscano individualmente pregiudicando la realizzazione del progetto di ristrutturazione.
Nuovo istituto del Concordato Preventivo con continuità aziendale. Il nuovo art. 182-
Presupposto per applicazione delle norme relative è la oggettiva continuazione dell'attività imprenditoriale, nel senso che non è necessario che I'attività prosegua in capo all'imprenditore in crisi; la continuità aziendale è riconosciuta anche nel caso in cui I'azienda passi di mano e sia cioè ceduta a terzi anche sotto forma di conferimento in altra società, anche di nuova costituzione.
Il piano deve contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi previsti, nonché delle risorse finanziarie necessarie e -
Ulteriormente, è previsto che I'ammissione al concordato con continuità aziendale non sia ostativa alla partecipazione di procedure di assegnazione di appalti pubblici, a determinate condizioni, nonché a con corsi di lavori pubblici anche in raggruppamenti temporanei d'impresa, purché non sia mandataria; infine, i contratti pendenti in corso non si sciolgono, ed eventuali patti contrari sono inefficaci.
E’ chiaramente espresso l'obbligo di depositare, assieme alla documentazione che già la norma prevedeva, "un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta". Quindi la modifica ha una triplice valenza:
innanzitutto chiarisce che la domanda di Concordato deve essere accompagnata da un piano, che, a questo punto, deve ritenersi costituire un documento separato rispetto al ricorso contenente la domanda;
il piano deve indicare analiticamente sia i modi, sia i tempi per I'adempimento della proposta.
Modificazioni all’Art. 67 (Piano Attestato)
In relazione alla precisazione normativa dell'indipendenza dell' Attestatore del Piano.
In dettaglio il Professionista è:
"designato dal debitore", nonché
"è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento ... " (quindi indipendente anche nei riguardi dei creditori e ai potenziali acquirenti dei beni/finanziatori e non soltanto del debitore);
il Professionista non deve aver prestato la sua opera (di lavoro subordinato o autonomo) in favore del debitore, ovvero aver ricoperto incarichi negli organi di amministrazione e di controllo -
Modificazioni all'art. 182-
Per ciò che attiene direttamente all'art. 182-
la norma stabilisce che la relazione dell'Attestatore debba riguardare anche "la veridicità dei dati aziendali";
I'impianto degli accordi si basava sulla distinzione fra creditori aderenti, e i creditori non aderenti, detti anche "estranei". Relativamente a questi la norma stabilisce la possibile dilazione nel tempo dei pagamenti. La norma stabilisce che essi debbano essere soddisfatti entro centoventi giorni dalla data di omologazione degli accordi se la scadenza dell'obbligazione è anteriore al decreto, ed entro centoventi giorni dalla data dell'originaria scadenza ove questa sia posteriore in origine alla data dell'omologa.
Nella fase preventiva, oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari, la norma dell' art. 182-
ora è previsto che I'imprenditore possa passare dalla fase preventiva degli accordi alla presentazione di una domanda di concordato preventivo (nuovo ottavo comma dell’art. 182-
Nuovo art. 182-
Uno dei problemi delle procedure di ristrutturazione negoziale delle crisi d'impresa era rappresentato dalla speciale disciplina relativa alla perdita o riduzione del capitale nelle società per azioni e nelle società di capitale in genere, con i ben noti obblighi in capo agli amministratori di far si che il capitale sia ricostituito e con le conseguenti responsabilità, nonché con le conseguenze in ordine allo scioglimento della società.
AI fine di ovviare tali problemi, il nuovo art. 182-
Nuovo art. 236-
Il legislatore ha introdotto una previsione penale nel caso di attestazioni contenenti "informazioni false" ovvero nel caso di omissione, nell'attestazione, "di riferire informazioni rilevanti".
Modifiche fiscali.
II comma quarto e il comma quinto (dell’art. 33 del decreto legge) introducono modifiche rispettivamente al comma quarto dell'art. 88 e al comma quinto dell'art. 101 del Testo Unico sulle Imposte Dirette.
La prima modifica è nel senso di escludere la natura di sopravvenienza attiva per i versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero per la rinuncia dei soci ai crediti in caso di concordato fallimentare o preventivo; nel caso di accordi, non costituiscono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84.
II comma quinto stabilisce che costituiscono perdite su crediti e sono deducibili ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali ovvero abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti.